Proposta di legge regionale
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Art. 1.
(Finalità)
La Regione Calabria, riconoscendo la funzione sociale e culturale dell'attività musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.
Art. 2.
(Interventi)
L’intervento della Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1), è diretto, in particolare:
a) a promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica musicale bandistica, corale e folcloristica;
b) a incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale e folcloristico;
c) a favorire il recupero ed a promuovere la conoscenza della tradizione musicale calabrese, soprattutto quella a carattere popolare;
d) a sostenere le iniziative culturali legate al mondo musicale e bandistico, corale e folcloristico, soprattutto nel contesto delle tradizioni popolari calabresi;
e) ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari, al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro, quali:
a) complessi bandistici e società filarmoniche;
b) gruppi vocali e società corali;
c) complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.
Art. 3.
(Albo regionale)
Presso l’Assessorato regionale all’Istruzione, alla Cultura ed all’Alta Formazione, è istituito l’Albo regionale delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folcloristici.
L’Albo è suddiviso in tre sezioni: 1) Bande musicali; 2) Cori; 3) Gruppi folcloristici.
L’iscrizione all’Albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione, dell’esistenza delle requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del successivo articolo 4.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
All’Albo possono essere iscritti, previa richiesta, anche le bande musicali, i cori ed i gruppi folcloristici riconosciuti di “interesse comunale” dai Consigli Comunali.
Ogni Comune può riconoscere di “interesse comunale” una sola banda musicale, un solo coro ed un solo gruppo folcloristico.
L’Assessorato regionale all’Istruzione, alla Cultura ed all’Alta Formazione ogni due anni effettua la revisione e l’aggiornamento delle iscrizioni all’Albo, verificando al contempo il permanere dei requisiti necessari degli iscritti.
Art. 4.
(Requisiti dei beneficiari)
Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, le bande musicali, i cori ed i gruppi folcloristici in possesso dei seguenti requisiti:
a) Svolgere attività musicale esclusivamente o prevalentemente in Calabria, in modo amatoriale o dilettantistico ed in via sufficientemente continuativa, supportata da adeguati corsi specifici di formazione;
b) Essere costituiti da almeno tre anni, con atto pubblico ovvero con scrittura privata registrata, in associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa;
c) Avere la sede legale nella Regione Calabria;
d) Essere composti da un minimo di 20 elementi ed avere un direttore e/o maestro qualificato;
e) Avere copertura assicurativa per tutti gli associati.
Art. 5.
(Programma pluriennale di intervento)
Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di interventi nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.
Art. 6.
(Contributi)
La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 5, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3:
a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
b) per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 50% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 7.
(Adempimenti degli enti operanti nel settore)
Entro il ............. di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 3 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:
a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
b) i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
Art. 8.
(Adempimenti della Regione)
Entro il ............ di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 6.
Il contributo deve essere finalizzato espressamente alle voci di cui all'articolo 6, lettere a) e b).
La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.
Art. 9.
(Vincolo di destinazione dei contributi)
I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui agli articoli 2 e 6 e non possono essere utilizzati per altre finalità.
I soggetti beneficiati, entro il ...............dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate.
Art. 10.
(Finanziamento degli interventi)
Per gli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie.
Relativamente alle risorse regionali, è autorizzata una spesa pari a € ............ da stanziare a ........ del bilancio di previsione regionale per l’esercizio 2017, mediante l’istituzione di un capitolo denominato “Sostegno alle bande musicali, ai cori ed ai gruppi folcloristici calabresi”.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio regionale.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in corso.