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REGOLAMENTO ORGANICO

 

TITOLO I – Norme Generali

Art. 1 – Sottoscrizione del tesseramento

I termini per la sottoscrizione del tesseramento sono fissati dal 1° gennaio al 27 dicembre di ogni anno.

Al fine della validità delle cariche sociali viene intesa come riferimento la data del 30 giugno di ogni anno.

I componenti del Consiglio Nazionale e dei Consigli Territoriali che entro il 30 giugno non siano in regola con il versamento della quota associativa decadono dall’incarico e, secondo quanto previsto dall’art. 31 dello statuto, non sono più rieleggibili per il mandato in corso.

Art. 2 – Ripartizione delle quote associative

Le percentuali di spettanza per le singole regioni sulle quote associative deliberate dal Consiglio Nazionale sono così distribuite:

  • sulla quota annuale di iscrizione dell’Unità di Base all’ANBIMA (comprensiva dell’abbonamento alla Rivista “Risveglio Musicale”):
  • 80% alla Presidenza Nazionale
  • 20% alle Presidenze Regionali
  • sulla tessera del singolo socio:
  • 25% alla Presidenza Nazionale
  • 75% alla Presidenze Regionali

I Consigli Regionali stabiliscono come ripartire gli importi spettanti alle Presidenze Provinciali di competenza.

Art. 3 – Gestione economica

Per la corretta gestione economica dell’ANBIMA, la Giunta Esecutiva Nazionale, in base all’art. 10 dello Statuto, determina il rimborso spese di tutti i Componenti degli Organi Centrali specificati dall’art. 8 dello Statuto e per eventuali funzioni coinvolte.

Coloro che avranno diritto al rimborso spese dovranno presentare, alla Presidenza Nazionale, regolari documenti giustificativi in linea con le indicazioni di seguito specificate:

  • Biglietto ferroviario Frecciarossa Premium o equivalente classe dalla propria residenza alla sede dell’incontro + metropolitana/bus. Per altri mezzi di trasporto (aereo/trasporto marittimo) scelto dai singoli partecipanti, la Presidenza Nazionale interverrà con rimborso in classe Economy previa presentazione di regolari giustificativi e/o fatture intestate all’ANBIMA Nazionale.
  • Il rimborso massimo consentito per eventuale fruizione del proprio mezzo di trasporto è fissato in
    € 0,35/km oltre le spese dei pedaggi autostradali giustificati ed eventuali parcheggi. Tale rimborso sarà esigibile solo su presentazione dell’apposito modulo corredato dei giustificativi.
  • In caso di necessario pernottamento e qualora si usufruisca di una struttura diversa da quella stabilita dalla Presidenza Nazionale, il rimborso sarà di € 75,00. Il rimborso per eventuale pasto necessario sarà di € 30,00 previa presentazione di fattura intestata all’ANBIMA Nazionale.

I suddetti rimborsi saranno riconosciuti solo ed esclusivamente se autorizzati preventivamente dalla Presidenza Nazionale.

Art. 4 – Trasmissione dei Rendiconti

Come previsto dall’art. 23 del vigente statuto, il Presidente Territoriale Regionale deve provvedere ad inviare alla Presidenza Nazionale i rendiconti regionale e provinciali consuntivi del precedente anno, le previsioni economiche regionale e provinciali dell’anno successivo approvate dai rispettivi Consigli e corredate dalle relazioni tecniche di presentazione e dai verbali di valutazione resi dai rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti/Organo di Controllo, qualora costituiti.

Il termine ultimo per l’invio della suddetta documentazione è fissato per il 30 maggio di ogni anno.

Art. 5 – Denominazione delle Strutture Territoriali e uso del logo associativo

Come previsto dall’art. 19 del vigente statuto associativo, le Strutture Territoriali iscritte al RUNTS assumono la denominazione composta dall’acronimo ANBIMA seguito dalla denominazione della localizzazione territoriale regionale o provinciale e dall’acronimo APS/RAN.

Le strutture territoriali non iscritte al RUNTS assumono la denominazione composta dall’acronimo
ANBIMA APS integrata dalla denominazione della struttura territoriale regionale o provinciale.

È fatto obbligo a tutte le Strutture Territoriali di utilizzare i loghi forniti dalla Presidenza Nazionale.

L’utilizzo del solo logo ANBIMA APS, senza identificazione territoriale, è riservato esclusivamente alle comunicazioni della Presidenza Nazionale o per l’utilizzo in quelle manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio della stessa.

Art. 6 – Comunicazione istituzionale

Nella comunicazione istituzionale, alle Strutture Territoriali è fatto d’obbligo l’utilizzo delle mail istituzionali ANBIMA.

Le Strutture Territoriali sono tenute obbligatoriamente all’aggiornamento delle aree di competenza del sito web istituzionale www.anbima.it, ANBIMA disconosce l’utilizzo di qualsiasi altro sito web che riporti contenuti istituzionali di ANBIMA.

Art. 7 – Rete Associativa Nazionale

Possono aderire alla Rete Associativa Nazionale singole associazioni, associazioni di associazioni e federazioni che perseguano scopi assimilabili alle finalità statutarie ANBIMA.

Le quote associative sono definite annualmente dal Consiglio Nazionale in fase di approvazione del bilancio di previsione.

Le associazioni aderenti alla Rete Associativa Nazionale ANBIMA possono partecipare con un rappresentante ai Consigli Nazionali con il solo diritto di parola e sono parte integrante della rete associativa stessa.

 

TITOLO II – Consiglio Nazionale

Art. 8 – Convocazione

Le modalità di convocazione del Consiglio Nazionale sono stabilite dall’art. 9 del vigente statuto associativo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale sarà convocato dal Vicepresidente Nazionale.

Le riunioni del Consiglio Nazionale possono svolgersi sia in presenza che in videoconferenza; almeno due di esse saranno convocate in presenza.

La convocazione sarà effettuata tramite e-mail istituzionale dell’ANBIMA notificata almeno 15 giorni prima e dovrà contenere la data, il luogo, l’ora e l’O.d.g.

Art. 9 – Presidenti Regionali

A norma dell’art. 9 del vigente statuto associativo, il Presidente Regionale in caso di assenza può delegare un componente del Consiglio Regionale di appartenenza.

La delega deve essere conferita in forma scritta ed anticipata alla Presidenza Nazionale almeno 24 ore prima della data di svolgimento del Consiglio Nazionale.

Art. 10 – Interrogazioni

Ogni componente del Consiglio Nazionale può presentare un’interrogazione scritta alla Presidenza Nazionale.

La Presidenza Nazionale è tenuta a rispondere per iscritto nel termine di due mesi direttamente all’interrogante rendendo edotti per conoscenza gli altri componenti del Consiglio.

Art. 11 – Partecipazione al Consiglio Nazionale

Ogni avente diritto che partecipa al Consiglio Nazionale ha titolo di esprimere, liberamente, con sua propria individuale volontà l’approvazione e/o altro in merito al punto dell’O.d.g. posto in esame.

Ogni Componente del Consiglio Nazionale potrà intervenire, durata massima di 5 minuti, nella discussione di ogni punto posto all’O.d.g.

Dopo la risposta, qualora non si ritenesse soddisfatto, ha diritto all’eventuale replica della durata massima di 1 minuto.

L’approvazione dei punti dell’O.d.g., o di altre proposte presentate, avviene con voto palese o per votazione nominale per appello. Entrambi richiedono la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Il ricorso al voto segreto è riservato esclusivamente sia alle votazioni riguardanti persone che richiesto da almeno il 70% dei componenti effettivi con diritto di voto presenti al Consiglio Nazionale.

Tutti gli interventi sono riportati nel Verbale di seduta del Consiglio Nazionale; l’intera seduta del Consiglio Nazionale sarà registrata su supporti multimediali.

Art. 12 – Mozioni d’ordine

Ogni Componente del Consiglio Nazionale con diritto di voto, ha la facoltà di presentare mozioni d’ordine scritte.

Le possibili mozioni d'ordine consistono:

  1. nel richiamo volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservate le norme di legge, lo Statuto ed il Regolamento;
  2. nella proposta attinente all’organizzazione dei lavori d’aula del Consiglio Nazionale.

La mozione d'ordine deve essere discussa e/o votata prima della trattazione dell’argomento al quale si riferisce.

Art. 13 – Decadenze

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente Nazionale o del Vicepresidente Nazionale o del Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale convoca, entro sei mesi dalla data di decadenza, il Congresso Nazionale Straordinario per l’elezione delle cariche da surrogare.

 

TITOLO III – Strutture Territoriali

Art. 14 – Applicabilità del regolamento

Il presente Regolamento Organico si applica anche alle Strutture Territoriali salvo che le stesse si siano dotate di diverso regolamento approvato dal Consiglio Territoriale competente che, comunque, non potrà contenere norme contrastanti con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 15 – Decadenze

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente Territoriale o del Vicepresidente Territoriale, il Vicepresidente Territoriale, ovvero il Presidente Territoriale, convoca, entro sessanta giorni dalla data di decadenza, il Congresso Territoriale Straordinario per l’elezione della carica da surrogare.

Al Congresso Territoriale Straordinario sono convocati, con le modalità indicate dal vigente regolamento dei congressi, i rappresentanti delle UdB in regola con il versamento della quota associativa che vantino un’adesione all’ANBIMA da almeno tre mesi.