In considerazione delle disposizioni previste dal nuovo DPCM, in vigore dal 26/10/2020 fino al 24/11/2020, ed in particolare da quanto descritto:
all’art. 1, comma 4: “È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, conmezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”;
all’art. 1, comma 9, punto c: “Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; èconsentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia ... “;
all’art. 1, comma 9, punto f: “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi ...”;
all’art. 1, comma ), punto i: “lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ...”;
all’art. 1, comma 9, punto m: “sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto”;
all’art. 1, comma 9, punto n: “restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose ...”
all’art. 1, comma 9, punto o: “sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.

Stante la necessità di agire in modo attivo alla salvaguardia della salute pubblica, contribuendo all’azione di contenimento del contagio da COVID-19, questa Presidenza Nazionale, stante le responsabilità in capo ai legali rappresentanti di ogni singola associazione, consiglia quanto segue:
- La sospensione delle attività di prova in ogni sua forma;
- La sospensione di ogni attività concertistica sia al chiuso che all’aperto;
- La sospensione di ogni altro tipo di attività in presenza, anche in forma statica, compresa quella delle majorettes;
- Sono consentite le attività di formazione rivolte a bambini e ragazzi come nel citato art. 1 comma 9 punto c.

La scrivente Presidenza si è attivata presso il Ministero degli Interni al fine di ottenere chiarimenti in merito all’applicazione specifica del nostro settore circa le disposizioni citate nel presente decreto.

Qui puoi scaricare il Comunicato Ufficiale del Presidente Nazionale ANBIMA