Enti che dispongono per lo svolgimento delle proprie attività di collaboratori occasionali, professionisti e lavoratori:
- Gli enti non profit e gli Ets con collaboratori occasionali, professionisti e lavoratori sono tenuti a:
- Il versamento delle ritenute, se dovute (il pagamento è a carico dell’ente): la scadenza è fissata entro il 16 di ogni mese e riguarda i redditi di lavoro dipendente, autonomo, occasionali, pagati nel mese precedente. 
- La presentazione della dichiarazione modello 770, ossia una dichiarazione contenente il riepilogo delle relative ritenute operate e della data di versamento delle stesse: il 31 ottobre è il termine per i sostituti d'imposta che hanno pagato ritenute dipendenti, lavoratori autonomi e occasionali nel corso dell’anno precedente;
- La dichiarazione Irap, se soggetti: entro il 15 ottobre.

Enti con partita Iva
Gli enti non profit e gli Ets che dispongono di partita Iva devono adempiere a questi obblighi:
- Liquidazione trimestrale Iva: i soggetti sottoposti al regime 398/91 devono versare entro il 16 maggio le quote relative al primo trimestre, entro il 20 agosto quelle del secondo trimestre, entro il 18 novembre quelle del terzo trimestre ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo quelle del quarto trimestre;
- Conservazione e la numerazione delle fatture di acquisto e la tenuta registro contribuenti minori;
- Elaborazione modello redditi Enc - enti non commerciali: l’invio telematico deve essere fatto entro il 15 ottobre;
- Elaborazione modello Irap, se dovuto: l’invio della dichiarazione Irap, se dovuta, è fissato al 15 ottobre. Si ricorda che entro il 1° luglio (ed entro il 31 luglio con maggiorazioni) va pagato il 1° acconto delle imposte Ires e Irap del saldo anno precedente ed entro il 2 dicembre quelle del 2° acconto o unico acconto.


Si ricorda inoltre che, da quest’anno, l’obbligo di fatturazione elettronica per gli enti associativi dotati di partita Iva in regime 398/91 è attiva dal 1° gennaio 2024 e dal 1° gennaio 2025 lo sarà anche per gli enti associativi il passaggio dal regime da esclusione a esenzione per chi fa attività verso corrispettivo anche agli associati.

Rendiconti e bilanci
Per la gestione del bilancio (o del rendiconto, a seconda dei casi) gli enti del Terzo settore sono tenuti a tenere un registro, dove annotare i “flussi di cassa” cioè le movimentazioni di cassa e banca, entrate e uscite.
L’obbligo è quello di redigere il bilancio di esercizio redatto secondo le caratteristiche dell'associazione e nei modelli previsti dal Ministero del Lavoro e politiche sociali.
Considerando che le scadenze sono soggette ai singoli regolamenti statutari, il consiglio direttivo deve predisporre i documenti entro il 30 aprile, se l’anno associativo coincide con l’anno solare, oppure entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno associativo.
Gli enti del Terzo settore devono depositare i rendiconti (anche delle eventuali raccolte pubbliche di fondi), bilanci, relazioni di bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts) entro il 30 giugno di ogni anno (per il 2024, il 1° luglio).

Variazione dei dati
Sia gli enti non profit che gli enti del Terzo settore, ai fini della posizione fiscale, nel caso in cui cambi il presidente, la sede o deliberino di chiudere l’associazione devono:
- redigere il verbale del direttivo o di assemblea dei soci dove si evince la necessità di variare i dati dell’associazione
- comunicare telematicamente tramite intermediario le variazioni compilando modello AA5/6 o modello AA7/10: l’inoltro deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del verbale per i dati contenuti nel certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva. 

Entro 30 giorni dalla modifica di una delle informazioni contenute nel Runts, gli Ets devono provvedere alla presentazione dell’istanza.
Si ricorda, infatti, che per gli Ets, ai fini dell’iscrizione al Runts per la variazione delle informazioni sui dati anagrafici, sugli organi sociali e la struttura, sulla forma giuridica e le attività è necessario presentare istanza al Runts nell’apposita piattaforma.

Pubblicazione contributi pubblici
Gli enti (associazioni, fondazioni, Onlus) che nel corso dell’esercizio abbiano ricevuto contributi pubblici per un importo totale pari o superiore a 10.000 euro, devono pubblicare annualmente sul proprio sito, o analogo portale digitale, o della rete associativa alla quale l’ente aderisce, l’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici (legge 124/2017). 

La scadenza è fissata al 30 giugno di ogni anno (per il 2024 è al 1° luglio).
L’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici deve contenere espressa indicazione di:
denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente;
denominazione dell’ente pubblico erogante;
importo del contributo;
data dell’incasso;
causale del contributo.

Tratto da: Scadenze degli enti del Terzo settore, una panoramica su quelle del 2024 - Cantiere Terzo Settore