In considerazione delle disposizioni previste dal nuovo DPCM, in vigore dal 06/03/2021 al 06/04/2021, siamo a confermare ed integrare le limitazioni già descritte nei nostri documenti del 05/11/2020, del 06/12/2020 e del 17/01/2021 e riferite come segue:

Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa): sospensione di tutte le attività, determinata dal divieto di ogni spostamento nei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Altre aree (zona arancio scuro, zona arancio, zona gialla): si conferma quanto già espresso nei nostri precedenti comunicati, pur considerando la limitazione di mobilità fra i territori, pertanto:

· la sospensione delle attività di prova in ogni sua forma (art. 16 comma 1);

· la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico sia al chiuso che all’aperto (art. 16 comma 2);

· sono consentite le attività di formazione rivolte a bambini e ragazzi come nel citato
art. 20 comma 2 con riferimento all’allegato 8.

· lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano assolte le prescrizioni riportate nell’art. 10 del citato DPCM

Zona Bianca: cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate nella zona gialla.

Restano comunque sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Alle attività consentite si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allegati al DPCM concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

A tal proposito si ritiene importante ricordare che:

· l’entrata e l’uscita dalla sala prove dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione musicale se sono mantenute le distanze interpersonali. L’ingresso nei locali dovrà avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso;

· i musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro indossando la mascherina;

· per coloro che suonano gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri;

· per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di un contenitore per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;

· i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e di 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco;

· per il Direttore, la distanza minima con la prima fila dovrà essere di almeno 2 metri;

· le distanze citate precedenti punti possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;

· qualora gli spazi della sala prove non fossero sufficienti a garantire il distanziamento previsto dalle norme, si consiglia di effettuare le prove per sezioni.

Resta intesa l’autonomia delle singole autorità territoriali circa ulteriori particolari disposizioni che possono essere emanate e alle quali le associazioni devono fare pedissequo riferimento.

Si ribadisce che, tutte le responsabilità delle eventuali attività svolte dall’associazione, restano in capo al legale rappresentante.

Consapevoli del perdurare delle difficoltà che ogni nostra associazione sta affrontando, in attesa delle annunciate integrazioni normative circa l’apertura dei luoghi da concerto, confidiamo di andare verso una soluzione positiva a questa ormai lunga astinenza musicale che sta mettendo a dura prova la continuità dei nostri sodalizi.