Indicazioni per la redazione e il deposito del bilancio degli ETS
La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce primariamente in maniera chiara le tempistiche e gli adempimenti a cui si devono attenere le Odv e le Aps in trasmigrazione.
Il perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS per tali enti avviene solo al termine delle verifiche espletate dai competenti uffici e per molti di essi è molto probabile che tale perfezionamento avvenga in data successiva al 30 giugno 2022; per tale motivo il Ministero del Lavoro non richiede obbligatoriamente entro il 30 giugno 2022 il deposito del bilancio di esercizio 2021.
La nota però conferma in ogni caso la necessità di depositare il bilancio di esercizio/rendiconto 2021 in conformità con gli schemi di bilancio di cui al decreto ministeriale n. 39 del 5/3/2020 e chiarisce che tali Enti devono procedere al deposito del documento entro 90 giorni della data di effettiva iscrizione al RUNTS. Qualora si tratti di OdV o APS in trasmigrazione che hanno l’obbligo di presentazione del Bilancio Sociale 2021 le stesse dovranno procedere entro il 30/06/2022 alla pubblicazione sul proprio sito internet dello stesso bilancio e provvedere successivamente all’invio dello stesso al RUNTS secondo le indicazioni suddette.
La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del chiarisce anche modalità e termini di presentazione e invio dei rendiconti/bilanci per gli Enti che si sono iscritti ex-novo al RUNTS.
Va prima di tutto chiarito che l’obbligo di adozione dei modelli di bilancio previsti dal decreto ministeriale apposito si configura soltanto a seguito dell’iscrizione al RUNTS. Pertanto, in caso di Enti costituiti prima del 2022, è fatto obbligo di allegare alla domanda di iscrizione al RUNTS l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi, corredati dei verbali assembleari di approvazione; let la redazione di tali bilanci, non avendo questi enti ancora qualifica di ETS, non sussiste l’obbligo di utilizzare i modelli conformi individuati nel decreto ministeriale del 5/3/2020.
La nota specifica inoltre che, nel caso il bilancio 2021 non rientri tra quelli allegati alla domanda di iscrizione al RUNTS, quest’ultimo dovrà essere depositato al RUNTS entro 90 giorni dalla conferma di iscrizione al registro, senza l’obbligo di redazione secondo i modelli conformi al decreto ministeriale del 5/3/2020.
Questi Enti, qualora procedano all’iscrizione al RUNTS nel 2022 e l’iscrizione venga perfezionata prima dell’ultimo trimestre dello stesso anno dovranno provvedere ad approvare il bilancio di esercizio 2022 secondo i tempi statutari ed i nuovi modelli previsti dal decreto ministeriale apposito e al deposito al Runts entro il 30 giugno 2023. Esiste una unica eccezione nel caso che un ente venga iscritta al Runts nell’ultimo trimestre 2022: in questa evenienza è data la possibilità di approvare il bilancio 2022 nei tempi statutari senza l’utilizzo dei nuovi modelli di bilancio previsti per gli Ets, fermo restando l’obbligo di inviare al Runts il bilancio entro il 30 giugno 2023.